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L'aspettativa non ferma la pensione

L'anzianità contributiva continua a maturare ma nel rispetto di precise condizioni

L'aspettativa è la condizione giuridica in cui viene a trovarsi il dipendente pubblico quando sia temporaneamente esonerato dal servizio. Diversi sono i motivi per cui si può richiedere l'aspettativa: la malattia, situazioni familiari, il servizio militare, l'assolvimento di cariche pubbliche elettive.

Ai fini pensionistici l'aspettativa si diversifica fra periodi durante i quali il dipendente è esonerato, temporaneamente, dal prestare servizio ma che, pur facendo venir meno la prestazione lavorativa, tuttavia, non interrompono il rapporto giuridico di dipendenza e, pertanto, il relativo periodo è utile a pensione; e periodi che possono essere utili a pensione mediante domanda dell'interessato e contribuzione figurativa, riscatto oneroso o contribuzione volontaria.

I periodi per cui il dipendente, pur essendo assente dal lavoro, matura l'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici sono:

- i periodi di malattia individuati, per la loro durata, dai contratti collettivi;

- quelli di richiamo alle armi o utilizzati per il congedo ordinario e straordinario;

- i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa delle lavoratrici madri e quelli trascorsi in disponibilità, per cariche pubbliche o sindacali o come amministratore di Usl o per frequentare il corso di dottorato di ricerca.

Per poter usufruire del computo ai fini pensionistici di questi periodi di aspettativa l'iscritto all'ente previdenziale dovrà comunicare la propria posizione giuridica e l'ente di appartenenza ne dovrà certificare i servizi. L'istituto previdenziale interessato valuterà i periodi riconosciuti ai fini previdenziali, al momento del trattamento pensionistico. I periodi di aspettativa che previa domanda dell'interessato possono essere valutati utili a pensione sono, invece, tra gli altri: il servizio militare, l'aspettativa per motivi di famiglia, i periodi di studio previsti da leggi o contratti o per la formazione professionale necessaria all'inserimento nel mondo del lavoro ecc. (si veda la tabella). Questi possono essere riconosciuti mediante contribuzione "figurativa" o riscatto oneroso.

Possono essere riconosciuti mediante contribuzione "figurativa" il servizio militare, l'aspettativa per l'assolvimento di cariche pubbliche o sindacali non retribuite, e i periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro. Il contributo è pari all'aliquota contributiva applicata alla retribuzione cui il dipendente avrebbe avuto diritto in base ai contratti di lavoro con esclusione di emolumenti dipendenti dall'effettiva attività lavorativa. L'interessato dovrà presentare all'istituto previdenziale e all'ente datore di lavoro domanda di accreditamento figurativo della contribuzione relativa ai periodi di aspettativa entro il 31 marzo di ogni anno.

Sono, invece, soggetti a riscatto oneroso, nel limite massimo di tre anni, tutti gli altri periodi previsti dal regolamento previdenziale. Tuttavia per gli stessi periodi riscattati è possibile attivare la contribuzione volontaria che è stata estesa anche ai dipendenti pubblici (Inpdap) dalla legge 335/1995 e dal Dlgs 184/1997. Malauguratamente questa soluzione non è praticabile per coloro che siano soggetti a contribuzione obbligatoria per altro ente previdenziale, come nel caso dei sanitari dipendenti che sono iscritti anche all'ente previdenziale dei medici (Enpam).

 

I casi in cui i contributi scattano automaticamente...

  • I periodi di malattia o infermità individuati, per la loro durata, dai contratti collettivi di lavoro o dai decreti presidenziali di recepimento dei contratti stessi

  • I periodi di richiamo alle armi, o trattenimento oltre il normale periodo di servizio militare di leva, qualora si sia già iscritti all'ente previdenziale

  • Tutti i periodi utilizzati per il congedo ordinario o straordinario

  • I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa delle lavoratrici madri, previsti dalla legge 1204/1971 e dalla legge  53/2000 in vigore dal 28 marzo di quest'anno e, per il personale della Regione Trentino A.A. e della Provincia autonoma di Bolzano, i periodi previsti dalle rispettive leggi regionali e provinciali

  • I periodi trascorsi in disponibilità

  • I periodi trascorsi per cariche pubbliche elettive o sindacali retribuiti

  • I periodi quale amministratore delle aziende sanitarie previsti dalla legge 111/1991

  • I periodi utilizzati per la frequenza del corso di dottorato di ricerca previsto dalla legge 476/1984

 

... e quelli in cui si deve attivare il lavoratore

  • I periodi di servizio di leva

  • L'aspettativa ottenuta per motivi di famiglia

  • I periodi di sospensione cautelare per procedimento penale o di sospensione disciplinare

  • I periodi di studio previsti da leggi o contratti di lavoro

  • I periodi di sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per una durata non superiore a 11 mesi, continuativa o frazionata, nell'arco dell'intera vita lavorativa, previsti dalla L. 53/2000 per i dipendenti pubblici e privati che abbiano almeno cinque anni di servizio presso la stessa azienda o amministrazione

  • Periodi di formazione professionale per l'inserimento nel mondo del lavoro

  • Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro, nel caso di lavori stagionali, discontinui o temporanei

  • Periodi di lavoro a tempo parziale di tipo ciclico o verticale

  • Periodi non retribuiti per cariche pubbliche elettive o sindacali

  • Periodi di astensione obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro (ex L. 1204/1971)

  • Periodi di astensione facoltativa al di fuori del rapporto di lavoro (ex L. 1204/1971)

 

 

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