 |
L'aspettativa non ferma la pensione
L'anzianità contributiva continua a
maturare ma nel rispetto di precise condizioni
L'aspettativa
è la condizione giuridica in cui viene a trovarsi il
dipendente pubblico quando sia temporaneamente esonerato dal
servizio. Diversi sono i motivi per cui si può richiedere
l'aspettativa: la malattia, situazioni familiari, il
servizio militare, l'assolvimento di cariche pubbliche
elettive.
Ai
fini pensionistici l'aspettativa si diversifica fra periodi
durante i quali il dipendente è esonerato, temporaneamente,
dal prestare servizio ma che, pur facendo venir meno la
prestazione lavorativa, tuttavia, non interrompono il
rapporto giuridico di dipendenza e, pertanto, il relativo
periodo è utile a pensione; e periodi che possono essere
utili a pensione mediante domanda dell'interessato e
contribuzione figurativa, riscatto oneroso o contribuzione
volontaria.
I
periodi per cui il dipendente, pur essendo assente dal
lavoro, matura l'anzianità contributiva utile ai fini
pensionistici sono:
-
i periodi di malattia individuati, per la loro durata, dai
contratti collettivi;
-
quelli di richiamo alle armi o utilizzati per il congedo
ordinario e straordinario;
-
i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa delle
lavoratrici madri e quelli trascorsi in disponibilità, per
cariche pubbliche o sindacali o come amministratore di Usl o
per frequentare il corso di dottorato di ricerca.
Per
poter usufruire del computo ai fini pensionistici di questi
periodi di aspettativa l'iscritto all'ente previdenziale
dovrà comunicare la propria posizione giuridica e l'ente di
appartenenza ne dovrà certificare i servizi. L'istituto
previdenziale interessato valuterà i periodi riconosciuti
ai fini previdenziali, al momento del trattamento
pensionistico. I periodi di aspettativa che previa domanda
dell'interessato possono essere valutati utili a pensione
sono, invece, tra gli altri: il servizio militare,
l'aspettativa per motivi di famiglia, i periodi di studio
previsti da leggi o contratti o per la formazione
professionale necessaria all'inserimento nel mondo del
lavoro ecc. (si veda la tabella). Questi possono
essere riconosciuti mediante contribuzione
"figurativa" o riscatto oneroso.
Possono
essere riconosciuti mediante contribuzione
"figurativa" il servizio militare, l'aspettativa
per l'assolvimento di cariche pubbliche o sindacali non
retribuite, e i periodi corrispondenti a quelli di
astensione obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro.
Il contributo è pari all'aliquota contributiva applicata
alla retribuzione cui il dipendente avrebbe avuto diritto in
base ai contratti di lavoro con esclusione di emolumenti
dipendenti dall'effettiva attività lavorativa.
L'interessato dovrà presentare all'istituto previdenziale e
all'ente datore di lavoro domanda di accreditamento
figurativo della contribuzione relativa ai periodi di
aspettativa entro il 31 marzo di ogni anno.
Sono,
invece, soggetti a riscatto oneroso, nel limite massimo di
tre anni, tutti gli altri periodi previsti dal regolamento
previdenziale. Tuttavia per gli stessi periodi riscattati è
possibile attivare la contribuzione volontaria che è stata
estesa anche ai dipendenti pubblici (Inpdap) dalla legge
335/1995 e dal Dlgs 184/1997. Malauguratamente questa
soluzione non è praticabile per coloro che siano soggetti a
contribuzione obbligatoria per altro ente previdenziale,
come nel caso dei sanitari dipendenti che sono iscritti
anche all'ente previdenziale dei medici (Enpam).
|
I
casi in cui i contributi scattano automaticamente...
|
|
|
|
|
|
|
-
I
periodi di astensione obbligatoria e facoltativa
delle lavoratrici madri, previsti dalla legge
1204/1971 e dalla legge 53/2000 in vigore
dal 28 marzo di quest'anno e, per il personale
della Regione Trentino A.A. e della Provincia
autonoma di Bolzano, i periodi previsti dalle
rispettive leggi regionali e provinciali
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...
e quelli in cui si deve attivare il lavoratore
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
I
periodi di sospensione del rapporto di lavoro
per congedi per la formazione per una durata non
superiore a 11 mesi, continuativa o frazionata,
nell'arco dell'intera vita lavorativa, previsti
dalla L. 53/2000 per i dipendenti pubblici e
privati che abbiano almeno cinque anni di
servizio presso la stessa azienda o
amministrazione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|