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Legge
regionale 3 gennaio 1997, n. 5
Modificazione
della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 "Norme per
l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali" - Regione
Piemonte
(B.U.
8 gennaio 1997, n. 1)
Art.
1 - Modifica articolo 34 legge regionale 13 aprile 1995,
n. 62
1.
(1)
Art.
2 - Modifica comma 1 dell'articolo 34 legge regionale 13 aprile 1995,
n. 62
1.
(2)
Art.
3
- Consorzi per la gestione della attivitą socio-assistenziali - gestione transitoria
1.
Qualora gli enti
locali abbiano costituito un consorzio per la gestione delle
attivitą socio-assistenziali, ai sensi dell'articolo 13,
comma 2, della L.R. n. 62/1995, con l'approvazione
della convenzione e dello statuto ai sensi dell'articolo
25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle
autonomie locali), entro il 31 dicembre 1996, al fine di
garantire la continuitą delle relative prestazioni nelle
more dell'attivazione e del funzionamento dell'ente, le USL
di riferimento territoriale gestiscono in via transitoria le
attivitą socio-assistenziali secondo le modalitą di cui
alla legge 23 agosto 1982, n. 20 (Indirizzi e normative per
il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione
Piemonte) e successive modifiche ed integrazioni, fino alla
data di insediamento degli organi gestionali del consorzio e
comunque non oltre il 31 marzo 1997.
2.
Il trasferimento del
personale di cui all'articolo 41, comma 1 della L.R. n.
62/1995 nella pianta organica del consorzio avviene alla
data di insediamento dei suoi organi gestionali.
3.
Il consorzio subentra all'USL
nella gestione delle attivitą socio- assistenziali nel
proprio ambito-territoriale alla data di cui al comma 2. Il
subentro opera agli effetti dei rapporti attivi e passivi in
atto e dei procedimenti in corso.
Art.
4
- Personale dei servizi socio-assistenziali - gestione
transitoria
1. Qualora gli enti
locali abbiano stipulato fra loro convenzioni per la
gestione delle attivitą socio-assistenziali, ai sensi
dell'articolo 24 della l. n. 142/1990, oppure abbiano
conferito la delega all'USL per la gestione delle attivitą
stesse, stipulando la convenzione (*) di cui all'articolo
5 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8
(Finanziamento, gestione patrimoniale ed
economico-finanziaria delle Unitą Sanitarie Locali e delle
Aziende Ospedaliere) entro il 31 dicembre 1996, oppure
gestiscano direttamente, ai sensi dell'articolo 13, comma 2,
lettera d) della L.R. n. 62/1995 modificata ed
integrata, il trasferimento del personale di cui
all'articolo 41, comma 1, della L.R. n. 62/1995
modificata ed integrata, viene effettuato entro e non oltre
il 31 marzo 1997.
2.
Fino alla data
dell'inquadramento del personale nella propria pianta
organica, i Comuni trasferiscono all'USL le risorse
finanziarie di propria competenza relative al personale (*)
di cui al comma 1.
Art.
5 - Dichiarazione d'urgenza
1.
La presente legge č
dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della
Costituzione e dell'articolo 45, comma 6 dello Statuto
regionale ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte.
(*)
Come da errata corrige pubblicata nel B.U. del 22 gennaio
1997, n. 3.
(1) Sostituisce l'art. 34 della L.R. 13 aprile
1995, n. 62.
(2)
Sostituisce l'art. 35, comma 1, della L.R. 13 aprile
1995, n. 62.
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