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Il
lavoratore ammalato ha diritto alla conservazione del
posto di lavoro e al trattamento economico adeguato
per i periodi stabiliti dalla legge e dai contratti
collettivi di lavoro. Per usufruire di questi
benefici, il lavoratore deve presentare appositi
certificati medici e sottoporsi a controlli pubblici.
Chi
certifica e controlla le malattie
Il
controllo dei certificati e degli accertamenti
sanitari dei dipendenti pubblici è di competenza
delle ASL. Esse hanno anche competenza sugli
accertamenti dei lavoratori che operano nel settore
privato ma, se il lavoratore è assicurato presso l’INPS
per l’indennità economica di malattia, sarà l’istituto
previdenziale stesso a provvedere ai controlli.
Certificazione
e comunicazione della malattia
Il
lavoratore ha l’obbligo di comunicare il suo stato
di malattia al datore di lavoro nel giorno stesso in
cui l’episodio si verifica e durante l’orario di
lavoro.
Il
lavoratore deve recapitare al datore di lavoro e alla
ASL o all’Istituto previdenziale il certificato
medico che attesta il suo stato di malattia e
giustifica l’assenza dal lavoro. Tale certificato
deve essere redatto in due copie: in una viene
indicata sia la diagnosi sia la prognosi ed è inviata
all’INPS o alla ASL, l’altra contiene solo la
prognosi ed è consegnata al datore di lavoro. Una
parte del certificato è compilato dal medico di
fiducia, un’altra dal lavoratore che provvederà
ad indicare l’indirizzo dell’abitazione dove
trascorrerà il periodo di malattia.
I
certificati devono essere consegnati o recapitati
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro
due giorni dalla data del rilascio e la visita medica
tesa ad accertare la malattia deve aver luogo entro il
secondo giorno di malattia.
Il
lavoratore ha anche l’obbligo di trasmettere il
certificato di prosecuzione della malattia che deve
essere richiesto il primo o secondo giorno dopo la
scadenza del precedente certificato ed inviato entro
due giorni al fine di evitare discontinuità nel
pagamento dell’indennità di malattia.
Medici
abilitati al rilascio del certificato
Il
certificato di malattia è rilasciato dal medico di
famiglia o dal suo sostituto. Se necessario, e a
seconda dei casi, il lavoratore può chiedere l’intervento
del:
-
medico
della guardia medica, ma successivamente
deve rivolgersi al suo medico di fiducia;
-
medico
di accettazione ospedaliera;
-
medico
di accettazione nelle case di cura private;
-
medico
specialista;
-
un
qualsiasi altro medico di fiducia se il lavoratore
si trova al di fuori del comune di residenza.
Controlli
Il
controllo sullo stato di malattia del lavoratore può
essere chiesto dal datore di lavoro e dall’INPS, ma
viene eseguito dai medici delle ASL o dai medici dell’istituto
previdenziale.
Campo
di applicazione
I
controlli possono essere effettuati sui lavoratori del
settore pubblico e privato. Sono esclusi i controlli
in caso di assenza dal lavoro per infortunio o per
malattie professionali o per Tbc; restano in dubbio i
controlli sui genitori assenti per malattia dei
bambini di età inferiore a tre anni.
Tipi
di controlli
Sono
previsti controlli mediante:
-
visite
a domicilio;
-
visite
in ambulatorio: sono soggetti a tali visite i lavoratori
non trovati in casa o all’indirizzo indicato al
momento della visita a domicilio. Ricevuta la
comunicazione, il lavoratore è tenuto a presentarsi in
ambulatorio, a meno che non abbia ripreso a lavorare o
sia impedito per motivi di salute;
-
accertamenti
preliminari (in via di estinzione).
I
controlli possono aver luogo tra le 10 e le 12 o le 17 e le
19 di tutti i giorni, compresi quelli festivi.
Cause
di giustificazione delle assenze
Il
lavoratore può giustificare la sua assenza all’atto della
visita di controllo entro dieci giorni dalla richiesta della
ASL o dell’INPS a fornire i motivi di giustificazione. In
questo caso il lavoratore non è sottoposto ad alcuna
sanzione.
Il
lavoratore è giustificato in caso di giustificato motivo,
cioè per forza maggiore, per effettuazione di visite o
accertamenti specialistici, inclusa la terapia iniettiva,
presso strutture della ASL o da questa autorizzate, per
visite mediche dal proprio medico di fiducia sotto
particolari condizioni; per l’esigenza del lavoratore di
recarsi in un luogo diverso dal suo domicilio o di rientrare
nel luogo del suo domicilio se il suo stato di malattia è
insorto altrove per circostanze oggettive o per scopi
terapeutici. In quest’ultimo caso l’assenza è
giustificata solo se il lavoratore ha tempestivamente
comunicato alla struttura pubblica i suoi spostamenti.
Il
lavoratore è altresì giustificato nei casi di urgenza ,
intendendo per tali i casi di assenza per rilascio di
certificati d’incapacità al lavoro, rilascio di
prescrizioni mediche o richieste di visite specialistiche e
accertamenti diagnostici, per prestazioni extra anche senza
impegnativa dell’Azienda sanitaria e, infine, per
situazioni che richiedono la presenza fisica del lavoratore
come ricoveri in ospedale, funerali, infortuni gravi,
convocazione ad opera di pubbliche autorità e
partecipazione a concorsi pubblici allo scopo di evitare
pesanti effetti per il lavoratore stesso o per la sua
famiglia.
Sanzioni
Se
il lavoratore è assente ingiustificato alla visita di
controllo domiciliare o non si presenta alla visita in
ambulatorio o non indica il proprio indirizzo è sottoposto
a sanzioni da parte dell’Istituto previdenziale.
L’INPS
sospende l’indennità totale, compresa la quota
integrativa a carico del datore di lavoro, per i primi dieci
giorni di malattia. Se il lavoratore risulta assente
ingiustificato alla seconda visita di controllo, l’INPS
sospende la metà del trattamento economico. Infine, se il
lavoratore risulta assente alla terza visita di controllo, l’INPS
sospende l’indennità dalla data della terza assenza.
Il
lavoratore che si rifiuta di sottoporsi alla visita di
controllo o visita fiscale è punibile con il licenziamento.
Ulteriori
sanzioni sono previste dai contratti collettivi di lavoro.
Discordanze
tra medico curante e medico fiscale
Può
verificarsi che il lavoratore venga trovato a casa al
momento della visita di controllo, ma le prognosi del medico
curante e del medico fiscale siano diverse. In questa
ipotesi, il lavoratore può contestare la prognosi del
medico fiscale e farlo annotare sul referto mentre l’Istituto
di previdenza o l’Azienda sanitaria comunicano al datore
di lavoro, entro 24 ore, il risultato dell’accertamento.
Sarà il coordinatore sanitario della ASL o dell’INPS a
risolvere definitivamente la controversia tra medico curante
e medico fiscale e a darne comunicazione al lavoratore che
dovrà riprendere il lavoro o presentare ricorso
giudiziario.
Può
verificarsi che il lavoratore non venga trovato a casa in
occasione della visita di controllo effettuata negli orari
di legge. In questa ipotesi il medico fiscale lascia al
lavoratore l’avviso affinché si rechi, il giorno
successivo non festivo, in ambulatorio e, in caso di mancata
presentazione, sarà sospesa l’indennità di malattia, a
meno che il lavoratore non abbia ripreso a lavorare.
Contemporaneamente il medico fiscale comunica all’Azienda
sanitaria o all’Istituto di previdenza l’assenza a casa
del lavoratore; a loro volta la ASL o l’INPS comunicano l’assenza
al datore di lavoro che ha chiesto la visita di controllo.
Mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il lavoratore
sarà chiamato a giustificare la sua assenza al momento
della visita di controllo anche se la visita in ambulatorio
ha confermato lo stato di malattia. Se i motivi di
giustificazione sono considerati insufficienti, vengono
applicate le sanzioni previste. Il lavoratore potrà
presentare domanda di riesame o rivolgersi al giudice del
lavoro.
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