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I cittadini italiani che si recano all’estero per motivi di lavoro, di studio
o di turismo possono ottenere prestazioni sanitarie nei casi di urgenza solo nei Paesi dell’Unione
Europea o nei Paesi con i quali l’Italia ha stipulato apposite convenzioni
bilaterali e specifiche convenzioni in materia di sicurezza sociale (Australia,
Argentina, Brasile, Croazia, Principato di
Monaco e Slovenia). Per usufruire di questo tipo di assistenza, in caso di soggiorno nei Paesi
dell’Unione Europea, è necessario richiedere all’ASL di residenza il rilascio dell’apposito
modello E 111.
In caso di soggiorno nei Paesi extra Unione non esiste un unico modello, ma per ogni Paese
è stato predisposto un modulo in relazione al contenuto della convenzione bilaterale. In genere,
queste convenzioni prevedono l’assistenza sanitaria solo ad alcune categorie di persone, come i
lavoratori o i pensionati che percepiscono una pensione da lavoro, ed ai familiari a carico.
Il modello E 111 è rilasciato dall’ASL di residenza per assicurare al cittadino italiano,
temporaneamente in un Paese dell’Unione Europea, le prestazioni sanitarie urgenti ed
eventuali ricoveri ospedalieri in tutto il periodo di permanenza nella nazione estera. Possono
ottenere questo modello tutti i cittadini italiani e comunitari iscritti al Servizio Sanitario
Nazionale; ne sono esclusi i cittadini extracomunitari anche se residenti e lavoratori iscritti
al Servizio Sanitario Nazionale, ad eccezione di quelli che risultano a carico di lavoratori
cittadini italiani.
La condizione di urgenza è valutata dalla struttura sanitaria estera che deve fornire la
prestazione per il periodo riportato sul modello E 111.
La validità del modello E 111 è normalmente di un mese, massimo tre; in caso di necessità,
per malattie insorte entro il periodo autorizzato, può essere prorogata per consentire la guarigione.
Nel caso in cui sia rilasciato un modello con validità superiore ad un mese, è necessario
operare la sospensione del medico di famiglia.
Se il cittadino italiano non é in grado di esibire il modello perché sprovvisto, è possibile
che la struttura estera lo richieda direttamente all’ASL di residenza.
Una volta
arrivati a destinazione è consigliabile recarsi subito, senza attendere l'emergenza,
all'Ente mutualistico dello Stato ospitante per ottenere, presentando il modulo rilasciato
dall'ASL,
l'estensione del diritto all'assistenza sanitaria.
Se il modello non può essere esibito o accettato dalla struttura estera, per motivi non
imputabili all’interessato, il cittadino è tenuto a pagare l’intero importo delle prestazioni
ottenute.
L’interessato, al rientro in Italia, può chiedere il rimborso di quanto l’ASL avrebbe speso
se la malattia fosse stata assistita direttamente dall’istituzione del luogo di soggiorno.
Per ottenere questo rimborso è necessario presentare, entro tre mesi, una richiesta all’ASL
di residenza allegando la cartella clinica e la documentazione originale attestante il
pagamento delle prestazioni sanitarie ottenute all’estero.
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